AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47,
2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305  e  2  agosto  1996,  n.
406".  I  DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non sono stati convertiti in legge  per  decorrenza
dei   termini   costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono  stati
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale   -   serie
generale  n.  82  del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181
del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
 
                               Art. 1.
 
              Incremento e ripianamento degli organici
  1. Per fronteggiare le esigenze del servizio  operativo  del  Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di
495   unita',   ripartite   nei   profili   professionali    indicati
nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
  2.   Alla   copertura   delle   vacanze  di  organico  nel  profilo
professionale di vigile  del  fuoco  conseguenti  all'attuazione  del
comma  1  e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre
1998 si  provvede  mediante  utilizzazione  della  graduatoria  degli
idonei  del  concorso  a  588 posti, indetto con decreto del Ministro
dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4a  serie  speciale  -  n.  55  del 13 luglio 1993. A tal fine, detta
graduatoria avra' validita' triennale.
  3.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento nel profilo
professionale di vigile  del  fuoco,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato   a  bandire,  fatte  salve  le  riserve  previste  dalle
disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la  copertura  dei  posti
che  si  rendono  disponibili  a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali
concorsi dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti,  pari
complessivamente  al  25  per  cento  dei posti vacanti, per i vigili
volontari in servizio presso  gli  appositi  distaccamenti  e  per  i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando  abbiano  prestato  servizio  per  non meno di sessanta giorni,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al  profilo
professionale  di  vigile  del  fuoco.  Le  graduatorie dei candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento,
per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per  cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati
senza  demerito,  sempre che siano in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4. Per garantire l'organizzazione  dei  servizi,  l'amministrazione
puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza
nella   sede   previsti   per   il   personale  di  nuova  assunzione
dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni.
  5.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nei  ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici  concorsi
per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal
31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando.  La  graduatoria  dei  candidati  risultati idonei puo' essere
utilizzata, ai fini del  reclutamento,  fino  all'approvazione  della
graduatoria   relativa   ai  candidati  del  concorso  successivo  e,
comunque, per non oltre tre anni.
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del presente decreto, viene emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
regolamento  recante  norme  sul  "reclutamento,  sull'avanzamento  e
sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco",  in  attuazione  dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.
  7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse  del  Corpo  nazionale.  Le  procedure  relative  sono
stabilite  con  decreto  del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.